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D.M. 26/09/2001
2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet entro dieci giorni dalla data di notifica del presente Decreto, i dati sulle capacità di portata giornaliera complessivamente disponibili per la fase di erogazione per il complesso di giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, in relazione alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, nonchè le condizioni contrattuali e le tariffe relative alla fase di erogazione dal sistema di stoccaggio.
3. Le imprese del gas e i clienti idonei che hanno avuto accesso agli stoccaggi nella fase di iniezione, o che subentrino a dette imprese secondo le modalità di cui all'art. 10 del Decreto 9 maggio 2001, sono tenuti a confermare, entro il quinto giorno precedente la data preventivata di inizio della fase di erogazione, i propri impegni per la fase di erogazione sulla base delle modalità e delle condizioni pubblicate dagli operatori di stoccaggio, coerentemente con l'analogo impegno delle capacità di trasporto in uscita dagli stoccaggi. Gli stessi soggetti altresì precisano entro gli stessi termini i volumi mensili programmati e le portate massime giornaliere coerenti con le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, distinte con dettaglio almeno mensile, nel rispetto delle disponibilità tecniche pubblicate dalle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas eventuali necessità di modifica delle richieste delle imprese per il rispetto di quanto previsto al presente comma.
4. Il volume totale richiesto in erogazione dagli stoccaggi da ciascuna impresa del gas o cliente idoneo, di cui al comma 3, non può essere superiore al totale da questa immesso in fase di iniezione, o comunque per essa disponibile al momento dell'inizio della fase di erogazione. Nel caso in cui un'impresa evidenzi, in fase di definizione degli impegni di erogazione, esigenze superiori legate al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto, l'impresa interessata dovrà presentare istanza al Ministero delle attività produttive, che può autorizzare le imprese di stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001. Il gas richiesto in eccedenza rispetto alle disponibilità per la modulazione è acquistato dall'impresa interessata nelle quantità autorizzate.
5. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano superiori alle disponibilità di portata giornaliera di cui al comma 2, tenuto conto della necessità di salvaguardare i livelli di sicurezza previsti dal Decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di stoccaggio provvederanno, per la sola fase di erogazione 2001-2002, a ripartire gli eccessi secondo il seguente ordine di priorità
a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario, e imprese di trasporto, limitatamente alle esigenze di gestione dello svaso e dell'invaso della rete nazionale dei gasdotti
b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei
c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione
d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione.
6. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano inferiori alle disponibilità di cui al comma 2, tenuto conto delle previsioni di cui di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, la copertura degli oneri relativi, per la fase di erogazione 2001-2002, indicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria delibera.
7. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e la salvaguardia delle sue prestazioni, i soggetti che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenuti allo scrupoloso rispetto dei vincoli cui sono sottoposti i programmi di erogazione. Per assicurare il rispetto di tali vincoli, i soggetti stessi sono tenuti a corrispondere alle imprese di stoccaggio e di trasporto penali, applicabili oltre bande di tolleranza che, in attesa delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 12, comma 7, e 24, comma 5, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, sono determinate dalle imprese stesse, e pubblicate secondo quanto stabilito al comma 2, ed il cui livello è fissato in funzione dell'obiettivo di preservare in ogni caso la sicurezza delle prestazioni. Le imprese che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenute a presentare su richiesta alle imprese di stoccaggio adeguate garanzie finanziarie a copertura di eventuali inadempienze.
8. Nel caso in cui un'impresa del gas che abbia accesso ai servizi di trasporto sbilanci la rete con prelievi maggiori rispetto alle immissioni, la compensazione su base mensile, ai fini dell'ottimizzazione del sistema degli stoccaggi, avverrà prioritariamente mediante prelievo dai volumi di gas da essa detenuti a qualsiasi titolo in stoccaggio, e, in secondo luogo mediante acquisto di volumi di gas liberamente effettuato con altre imprese di gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, comunicato con preavviso almeno mensile all'impresa di trasporto interessata. Ove tale soluzione non risulti possibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora si verifichi un utilizzo dei volumi di gas dallo stoccaggio strategico, l'impresa del gas è invece tenuta a quanto stabilito dagli articoli 3 e 7.
9. Nel caso in cui una impresa del gas determini, rispetto alla allocazione effettuata da una impresa di trasporto, uno sbilancio di volume che implichi una immissione sia fisica, sia unicamente contabile, di gas in stoccaggio, l'impresa alla quale è imputabile tale immissione non prevista può effettuare prioritariamente una compensazione mediante vendita di volumi di gas liberamente effettuata con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, entro i trenta giorni successivi alla allocazione, stipulare un contratto di stoccaggio a condizioni meno favorevoli rispetto ai contratti stipulati per modulazione, secondo condizioni contrattuali definite dall'impresa di stoccaggio interessata. Ove tali soluzioni non risultino possibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di inadempienze da parte dell'impresa del gas, l'impresa di stoccaggio, in qualità di depositario, può rivalersi sul gas in giacimento, salvo risarcimento degli ulteriori danni.
10. Nel caso in cui, rispetto ai programmi di erogazione ed alle bande di tolleranza definite ai sensi del comma 7 si verifichino scostamenti tali da creare potenziali situazioni di emergenza del sistema del gas si applicano le disposizioni di cui al capo II.
Art. 12. Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il presente Decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2001 Il Ministro: Marzano
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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